Come già preannunciato e come previsto dal regolamento, il Giudice Sportivo ha annunciato questa mattina come la gara fra Cuneo e Virtus Entella sarà ripetuta in data ed orario da stabilire nelle prossime settimane. La società chiavarese, nel riportare il comunicato ufficiale diffuso anche dal sito della Lega Pro, ha voluto “sottolineare la grande correttezza dell’arbitro Perenzoni, che ha fornito una preziosa lezione di lealtà, ammettendo subito l’errore nel dopo gara. All’arbitro va la nostra forte stretta di mano: il suo comportamento ha rappresentato un esempio di onestà e trasparenza per tutti gli intrepreti di un movimento calcistico che non può prescindere da questi valori”. 

Di seguito il comunicato completo in merito alla gara, terminata sul punteggio di 1-1 ma macchiata dalla mancata espulsione del cuneese Paolini, ammonito per una seconda volta nel recupero dall’arbitro della sezione di Rovereto. 

“Il GS letti gli atti ufficiali, esaminato il Ricorso presentato nei Termini dalla società VIRTUS ENTELLA SRL,

RILEVA

– che nella gara in oggetto, al minuto 45 del secondo tempo, l’arbitro procedeva al- l’ammonizione del calciatore PAOLINI SIMONE N. 24 della società Cuneo, il quale era già stato ammonito al minuto 16 del secondo tempo;

– che, come risulta dagli atti ufficiali nonché dalla distinta consegnata dall’arbitro alle società, come da prassi al termine della gara, alla predetta doppia ammonizione non ha fatto seguito la necessaria espulsione del calciatore;

– che tale mancato provvedimento ha creato un non superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, negli ultimi 4 (quattro) minuti dello svolgimento della gara;

– che tale situazione non permette di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo;

– che risulta pertanto accertato l’errore tecnico da parte dell’Arbitro; TUTTO CIO’ CONSIDERATO

DELIBERA

di accogliere il reclamo presentato dalla società VIRTUS ENTELLA SRL e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti:

1) annullamento del risultato conseguito sul campo di 1 – 1, quale riportato nel referto di gara redatto dall’arbitro;

2) ordine di ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta, demandando alla Lega di competenza la fissazione della data e dell’orario di svolgimento;

3) squalifica per una gara effettiva del calciatore PAOLINI SIMONE della società CUNEO 1905 SRL;

La tassa va restituita”.


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