Varato un novo impianto di sanzioni, molto più severe, per chi si rende autore di violenze nei confronti di un arbitro. A seguito dell’aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini di Ciampino al termine della gara di Promozione laziale Virtus Olympia San Basilio-Atletico Torrenova, oggi si è passati all’azione. La FIGC ha pubblicato infatti, attraverso il Comunicato Ufficiale 19/A, il nuovo impianto sanzionatorio: per la prima volta si è provveduto a disciplinare nel dettaglio, attraverso l’introduzione di un apposito articolo del Codice di Giustizia, la casistica delle condotte violente, aumentando in maniera significativa i minimi di squalifica ed inibizione (minimo un anno per violenza senza referto medico e minimo 2 anni per i casi di violenza con referto medico). Come si apprende dal sito della stessa FIGC, “è stata colmata una lacuna presente nel Codice, fissando i minimi della pena anche per tecnici e dirigenti, non solo per i calciatori, prima non espressamente richiamati dalla normativa“.
“Abbiamo mantenuto le promesse – ha spiegato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, facendo valere anche il suo programma elettorale – il primo passo verso l’azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara è l’innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano”.
Di seguito, ecco quanto contenuto nell’articolo 11 bis dal titolo “Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara”. In calce all’articolo, il comunicato integrale.
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
IL COMUNICATO UFFICIALE 19/A DELLA FIGC 19-cgs-11-bis-responsabilità-per-condotte-violente-nei-confronti-degli-ufficiali-art-19