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Antitrust sanziona Sky per 7 milioni di euro. “Informazioni non chiare sul pacchetto calcio”

L’estate scorsa, a fine agosto, sia DAZN che Sky finirono sotto la lente d’ingrandimento della AGCOM per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori”. Oggi è arrivata la chiusura dell’istruttoria, che ha quindi accertato “due violazioni del Codice del Consumo irrogando alla società sanzioni per complessivi 7 milioni di euro” e sanzionato Sky Italia per la cifra si 7 milioni di euro.

Come si apprende dal sito dell’AGCOM, “l’Autorità ha rilevato che SKY non ha fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018/19, lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti che tale pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente“.

Il consumatore appassionato di calcio, pertanto, in assenza di informazioni che veicolassero immediatamente e con la dovuta rilevanza i contenuti dell’offerta e in particolare le limitazioni sul numero di partite disponibili (7 su 10 per ciascuna giornata di campionato), sarebbe potuto facilmente incorrere nell’errore di ritenere compreso nel pacchetto SKY Calcio l’intero campionato di calcio di serie A, assumendo così una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ossia l’attivazione dell’abbonamento a tale servizio per la stagione calcistica 2018/19“.

L’Autorità ha inoltre accertato che SKY ha attuato una pratica aggressiva in quanto ha esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei clienti abbonati al pacchetto SKY Calcio, i quali, a fronte di una rilevante ridefinizione dei suoi contenuti (riduzione del 30% delle partite di serie A e cancellazione dell’intero torneo di serie B) non sono stati posti nella condizione di poter assumere liberamente una decisione in merito al mantenimento o meno del pacchetto. Gli abbonati a tale servizio sono stati costretti a scegliere tra due possibilità, entrambe svantaggiose, ossia la prosecuzione degli addebiti, tra l’altro in misura invariata, nonostante il contenuto diverso e ridotto del pacchetto rispetto a quello originariamente scelto, oppure il recesso dal contratto a titolo oneroso, con il pagamento di penali e/o la perdita di sconti e promozioni connessi alle offerte con vincolo di durata minima“.

IL TESTO DELL’ISTRUTTORIA DELL’AUTORITÀ GARANTE PS11232_scorr-sanz_omi-dich+rett-2

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