Nove società del campionato italiano di Serie A, tra le quali il Genoa, sono state raggiunte da procedimento istruttorio da parte dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) in materia di possibili clausole vessatorie. Nello specifico, i nove club interessati sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.
L’AGCM ha specificato che “lo scopo dei procedimenti di avvio è valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita“. Si tratterebbe di clausole che non rispetterebbero i diritti del consumatore, in questo caso il tifoso che sottoscrive un abbonamento o acquista un biglietto.
Clausole che farebbero riferimento all’ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima; al conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.
Da quanto si apprende dalla stessa AGCM, nel maggio 2019 si era data comunicazione ai club invitandoli a modificare tali clausole. Solamente Bologna e Parma hanno modificato le condizioni generali del loro contratto. Per le restanti nove squadre si è dovuto certificare il “mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle suddette società in data 8 maggio 2019“.
IL COMUNICATO INTEGRALE DELL’AGCM
Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori:
- ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;
- ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;
- a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.
L’attività in corso fa seguito al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle suddette società in data 8 maggio 2019, tramite una comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Regolamento sulle procedure istruttorie (moral suasion), con la quale era stato richiesto di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate“. AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato
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