L’ultima riunione della FIGC, andata in scena il 22 dicembre scorso, ha visto approvare non solo il nuovo Statuto, ma anche una richiesta della Lega Serie A in vista del prossimo calciomercato invernale che aprirà il 4 gennaio 2021.
La modifica transitoria e, per l’appunto, eccezionale, dice già molto di quanto stagnate e difficile sarà il prossimo calciomercato. Almeno nelle previsioni. Ovvero sia si prevede che molte società abbiano indici di liquidità “in carenza”. La deroga, nello specifico, viene transitoriamente apportata all’articolo 90, comma 4, del NOIF, che originariamente spiegava come “in caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale“.
C’erano già diverse possibilità di evitare una sospensione del mercato per le società con un’indicatore di liquidità non soddisfacente. Il primo salvagente, quello da tutti decantato, era – ed è tutt’ora – il meccanismo del vendere prima di acquistare, da ormai quattro o cinque stagioni tornato di moda anche per i grandi club. Un meccanismo che, potendo sommare alle cifre del calciomercato anche gli ammortamenti contrattuali, permette così di fornire un riscontro in merito ad una “integrale copertura del relativo costo attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute“.
Ma cosa sono gli indicatori di liquidità di cui la FIGC fa menzione? Cosa significa essere “in carenza”? Del tema, dirimente anche per iscriversi al campionato, avevamo già parlato un paio d’anni fa, nel 2018, proprio quando vennero modificati e in qualche modo “inaspriti” i rapporti fra entrate e uscite. Si chiedeva maggiore equilibrio per le società di Serie A, e non solo. Al campionato 2020/2021, ad esempio, per accedere bisognava dimostrare di avere un indicatore di liquidità dello 0,8 (che indica già di per sé una difficoltà nel poter saldare i debiti a breve termine).
Come riporta il NOIF alla voce “Sistema di indicatori di controllo dell’equilibrio economico-finanziario”, tutte le società sono chiamate a “depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie“, una serie di indicatori. Fra questi anche l’indicatore di Liquidità (AC/PC) “utilizzato per determinare l’eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC)“.
Oggi questo indicatore rappresenta, a maggior ragione, un vincolo da rispettare per tutte le società calcistiche. Per citare gli esperti di BusinessWeekly, l’indicatore di liquidità primario “è dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine. Il numeratore rappresenta l’ammontare del denaro in cassa e in banca, dei valori di prontorealizzo (come titoli), dei crediti a breve termine. Il denominatore invece è dato dai debiti da pagare immediatamente a vista o a breve termine. La valutazione della liquidità viene fatta in base a questo valore. Se l’indice è uguale ad uno significa che l’azienda ha in cassa, in banca o in crediti a breve disponibilità uguali all’ammontare del debito ed esprime quindi una soddisfacente condizione di liquidità. L’indice maggiore di uno evidenzia disponibilità superiori ai debiti a breve. Minore di uno un’insufficienza di disponibilità rispetto ai debiti a breve“. Insomma, la deroga che la Federazione ha recentemente approvato sembra volta a dare un minimo respiro in più in sede di trattativa a tutte le società, concedendo un margine minimo di manovra anche alle società il cui indice di liquidità sia carente.
In conclusione, è bene completare questo breve quadro spiegando cosa le Norme Organizzative Federali annoverino all’interno delle voci Attività Correnti e Passività Correnti. Le Attività Correnti “comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri“.