Il Giudice Sportivo ha ufficialmente comunicato le decisioni successive alle sanzioni disciplinari relative alla 29esima giornata di Serie A. Né il Genoa né il Torino, che si affronteranno nell’anticipo di venerdì sera, avranno calciatori assenti per squalifica. Dopo la sosta per le Nazionali, il Grifone andrà a far visita all’Hellas Verona, che recupererà Ilic, Faraoni e Ceccherini, tutti e tre out per squalifica contro l’Empoli.

I gialloblu dovranno fare invece a meno del sostegno della Curva Sud, sanzionata per alcuni cori insultanti di matrice territoriale percepiti nei confronti del Napoli e per altri di tipo razziale rivolti a Koulibaly ed Oshimen.

Obbligo per la Società Hellas Verona di disputare una gara con il settore Curva Sud Inf. e Sup. privo di spettatori: “per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara;

per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.

Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto.

La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’art. 28, comma 7, C.G.S”.


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