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Genoa Women, vittoria a tavolino con la Vis Mediterranea. La nota FIGC

Attraverso una nota ufficiale, il sito della FIGC ha deliberato la vittoria a tavolino col punteggio di 3-0 per il Genoa Women nella sfida d’esordio contro la Vis Mediterranea (clicca QUI per approfondire la cronaca del match). La motivazione, come si legge nel comunicato della Federazione, risiederebbe nella violazione delle norme stabilite dal comunicato ufficiale dello scorso 27 giugno al Punto 7, Lettera B, alla voce “Partecipazione delle calciatrici”. Ecco quanto si legge:

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società VIS MEDITERRANEA SOCCER (di seguito VIS MEDITERRANEA) ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 262/A del 27 giugno 2024 che alla lettera B – punto 7 – “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici:

“a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero

b) nate dopo l’anno 2006 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara”;

rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società VIS MEDITERRANEA risultano schierate su un totale di numero diciannove calciatrici solo quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 10 KLAIN Yasmine Rania; n. 26 DI SIPIO Isabella Rosa; n.34 PUCOVA Anna; n. 88 KARAIVANOVA Kristiana Dianova e n. 11 PAINI Lisa;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel predetto C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato GENOA CRICKET AND F.C.SPA -VIS MEDITERRANEA SOCCER 1 – 0, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara con il punteggio di 3 – 0, dovrà essere sanzionata con un’ammenda delibera di infliggere:

a) alla società VIS MEDITERRANEA SOCCER la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della società GENOA CRICKET AND F.C.SPA;

b) alla società VIS MEDITERRANEA SOCCER l’ammenda di € 1.000,00


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